(CODICE CIVILE-art. 2621)
                             Art. 2621. 
 
      (False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili). 
 
  Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, sono puniti con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire  diecimila,  a
centomila: 
    1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori
generali, i sindaci e i liquidatori, i  quali  nelle  relazioni,  nei
bilanci o in altre comunicazioni sociali  fraudolentemente  espongono
fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o  sulle  condizioni
economiche della societa' o nascondono in  tutto  o  in  parte  fatti
concernenti le condizioni medesime; 
    2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza  di
bilancio approvato o in difformita' di esso o in base ad un  bilancio
falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che
non possono essere distribuiti.