(CODICE CIVILE-art. 2622)
                             Art. 2622. 
 
            (Divulgazione di notizie sociali riservate). 
 
  Gli  amministratori,  i  direttori  generali,   i   sindaci   e   i
liquidatori, che, senza giustificato motivo, si  servono  a  profitto
proprio od altrui di notizie avute a causa del  loro  ufficio,  o  ne
danno  comunicazione,  sono  puniti,  se  dal  fatto  puo'   derivare
pregiudizio alla societa', con la reclusione fino ad un anno e con la
multa da lire mille a diecimila. Il delitto e'  punibile  su  querela
della societa'.