(CODICE CIVILE-art. 2623)
                             Art. 2623. 
 
      (Violazione di obblighi incombenti agli amministratori). 
 
  Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da lire duemila a diecimila gli amministratori che: 
    1) eseguono una riduzione di capitale  o  la  fusione  con  altra
societa' in violazione degli articoli 2306, 2445 e 2503; 
    2) restituiscono ai soci palesemente o  sotto  forme  simulate  i
conferimenti o li liberano dall'obbligo di eseguirli, fuori del  caso
di riduzione del capitale sociale; 
    3) impediscono il controllo della gestione sociale da  parte  del
collegio sindacale, o, nei casi previsti dalla legge,  da  parte  dei
soci.