(CODICE CIVILE-art. 2624)
                             Art. 2624. 
 
                (Prestiti e garanzie della societa'). 
 
  Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori
che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente  sia
per interposta persona, con la societa' che amministrano  o  con  una
societa' che questa controlla o da cui e' controllata, o che si fanno
prestare da una di tali societa' garanzie  per  debiti  propri,  sono
puniti con la reclusione da uno a tre anni e con  la  multa  da  lire
duemila a ventimila. 
 
  Per gli  amministratori,  i  direttori  generali,  i  sindaci  e  i
liquidatori delle societa' che  hanno  per  oggetto  l'esercizio  del
credito si applicano le disposizioni delle leggi speciali.