Art. 2625. (Violazione di obblighi incombenti ai liquidatori). I liquidatori di societa' che procedono alla ripartizione dell'attivo sociale fra i soci prima che siano pagati i creditori o siano accantonate le somme necessarie per pagarli, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire mille a diecimila.