(CODICE CIVILE-art. 2625)
                             Art. 2625. 
 
         (Violazione di obblighi incombenti ai liquidatori). 
 
  I  liquidatori  di  societa'  che   procedono   alla   ripartizione
dell'attivo sociale fra i soci prima che siano pagati i  creditori  o
siano accantonate le somme necessarie per pagarli, sono puniti con la
reclusione da uno a  tre  anni  e  con  la  multa  da  lire  mille  a
diecimila.