(CODICE CIVILE-art. 2627)
                             Art. 2627. 
 
             (Omissione delle indicazioni obbligatorie). 
 
  Gli amministratori,  i  direttori  generali  e  i  liquidatori  che
contravvengono alle  disposizioni  dell'art.  2250  sono  puniti  con
l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.