Art. 1696
                        Nomina a sottotenente

1.  Gli  studenti,  gia'  iscritti  nel  personale  di assistenza, in
qualita'  di  sottufficiali,  dopo  aver  conseguito  i titoli di cui
all'articolo 1643, 1644 e 1645, possono essere nominati sottotenenti,
nei  limiti  dei  posti  disponibili  e  con  precedenza  sugli altri
candidati.