Art. 1698 
                           Ruolo speciale 
 
1. Gli ufficiali iscritti nel ruolo  speciale,  di  cui  all'articolo
1627,  possono  essere  promossi,  con  analoga  procedura  a  quella
stabilita per gli iscritti nel ruolo normale mobile, e nei limiti  di
seguito indicati, solo se sono stati  promossi  tutti  i  pari  grado
della stessa anzianita' del detto ruolo normale, non tenendosi  conto
dei dichiarati non prescelti per l'avanzamento. 
2. Il numero delle vacanze utili per le promozioni di cui al comma  1
e' calcolato  tenendo  presente  che  per  ogni  cento  ufficiali  di
ciascuna  categoria  del  ruolo  speciale,  sessanta  devono   essere
ufficiali subalterni (sottotenenti  o  tenenti),  trenta  capitani  e
dieci   ufficiali   superiori   (maggiori,   tenenti   colonnelli   e
colonnelli).