(CODICE CIVILE-art. 2628)
                             Art. 2628. 
 
          (Manovre fraudolente sui titoli della societa'). 
 
  Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori
che diffondono notizie false o adoperano altri mezzi fraudolenti atti
a cagionare nel pubblico  mercato  o  nelle  borse  di  commercio  un
aumento o una diminuzione del valore delle azioni della societa' o di
altri titoli ad essa appartenenti, sono puniti con la  reclusione  da
uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire tremila.