(CODICE CIVILE-art. 2629)
                             Art. 2629. 
 
         (Valutazione esagerata dei conferimenti in natura). 
 
  I  promotori  ed  i  soci  fondatori,  che  nell'atto   costitutivo
esagerano fraudolentemente il valore dei conferimenti in natura, sono
puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da  lire
duemila a ventimila. 
 
  La stessa pena si applica anche nel caso  di  aumento  di  capitale
agli   amministratori   e   ai   soci   conferenti,   che   esagerano
fraudolentemente la valutazione dei conferimenti  in  natura  e,  nel
caso  di  trasformazione  di  societa',  agli   amministratori,   che
esagerano  fraudolentemente  la  valutazione  del  patrimonio   della
societa' che si trasforma.