(CODICE CIVILE-art. 2630)
                             Art. 2630. 
 
      (Violazione di obblighi incombenti agli amministratori). 
 
  Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da lire duemila a diecimila gli amministratori, che: 
    1) emettono azioni o attribuiscono quote  per  somma  minore  del
loro valore nominale, ovvero emettono nuove  azioni  o  attribuiscono
nuove quote  prima  che  quelle  sottoscritte  precedentemente  siano
interamente liberate; 
    2) violano le disposizioni degli articoli 2357 e  2358  o  quelle
degli articoli 2483 e 2522, o le disposizioni degli articoli  2359  e
2360; 
    3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea,
valendosi di azioni o di quote non  collocate  o  facendo  esercitare
sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie  azioni  o
quote, ovvero usando altri mezzi illeciti. 
 
  Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e  con  la  multa  da
lire mille a diecimila gli amministratori, che: 
    1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'art.
2389; 
    2) omettono di convocare, nei  termini  prescritti  dalla  legge,
l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli articoli 2367 e 2446; 
    3) assumono per conto  della  societa'  partecipazioni  in  altre
imprese,  che,  per  la  misura  e  per  l'oggetto,   importano   una
sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato  dall'atto
costitutivo.