(CODICE CIVILE-art. 2631)
                             Art. 2631. 
 
                      (Conflitto d'interessi). 
 
  L'amministratore, che, avendo in  una  determinata  operazione  per
conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con  quello  della
societa', non si  astiene  dal  partecipare  alla  deliberazione  del
consiglio relativa all'operazione stessa, e' punito con la  multa  da
lire duemila a ventimila. 
 
  Se dalla deliberazione e' derivato un pregiudizio alla societa', si
applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni.