Art. 2631. (Conflitto d'interessi). L'amministratore, che, avendo in una determinata operazione per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della societa', non si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio relativa all'operazione stessa, e' punito con la multa da lire duemila a ventimila. Se dalla deliberazione e' derivato un pregiudizio alla societa', si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni.