(CODICE CIVILE-art. 2632)
                             Art. 2632. 
 
           (Violazione di obblighi incombenti ai sindaci). 
 
  Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da lire mille a lire diecimila i sindaci, che omettono: 
    1) nel caso previsto dal n. 2 dell'art. 2621,  di  adempiere  gli
obblighi imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel  delitto
da esso previsto; 
    2) di convocare l'assemblea nei casi previsti dagli articoli 2406
e 2408.