(CODICE CIVILE-art. 2633)
                             Art. 2633. 
 
        (Irregolarita' dei titoli azionari o obbligazionari). 
 
  Gli amministratori delle societa' per azioni e in  accomandita  per
azioni,  che  emettono  azioni   o   certificati   provvisori   senza
l'osservanza  dell'art.  2354,  oppure   emettono   obbligazioni   in
violazione  dell'art.  2413,  sono  puniti  con  l'ammenda  da   lire
cinquecento a cinquemila.