(CODICE CIVILE-art. 2634)
                             Art. 2634. 
 
           (Rappresentante comune degli obbligazionisti). 
 
  Il rappresentante  comune  degli  obbligazionisti,  che  omette  di
richiedere l'iscrizione della sua nomina nel registro  delle  imprese
nei termini previsti dall'art. 2417, e' punito con l'ammenda da  lire
cinquecento a lire cinquemila.