Art. 1700
                     Procedimento di avanzamento

1. Annualmente, dopo la firma degli atti di rafferma del personale di
assistenza  e  prima  dell'invio al comitato centrale dell'elenco del
personale  di  cui all'articolo 983 del regolamento, entro il mese di
marzo, i centri di mobilitazione procedono all'accertamento dei posti
vacanti  in ciascun ruolo organico e grado e compilano, su tale dato,
un  prospetto  indicante  il  numero dei posti da coprire. I predetti
centri  determinano,  per ciascun grado, il limite di anzianita' fino
al  quale si puo' estendere la scelta per le proposte di avanzamento,
tenendo presenti le disposizioni stabilite nell'articolo 1701.
2.  Non possono aver luogo promozioni nel personale di assistenza del
ruolo  normale  se  non  vi sono posti vacanti nei ruoli organici dei
singoli gradi.
3.  E'  applicabile  anche  al  personale  di  assistenza il disposto
dell'articolo 1687.