Art. 1701
           Anzianita' di grado richiesta per l'avanzamento

1.  L'anzianita'  minima  prescritta  per  conseguire l'avanzamento a
ciascun grado e' stabilita come segue:
a) un anno dall'arruolamento per la promozione a caporale;
b)  un  anno  nel  grado  di  caporale  per  la  promozione a caporal
maggiore;
c)  un  anno  nel  grado  di  caporal  maggiore  per  la promozione a
sergente;
d)  due  anni  nel  grado  di  sergente  per la promozione a sergente
maggiore;
e)  due  anni  nel  grado  di  sergente  maggiore per la promozione a
maresciallo;
f)  due  anni  in  ciascuno  dei  gradi  di  maresciallo (maresciallo
ordinario e maresciallo capo) per la promozione al grado superiore.