Art. 1703
          Promozione a sottotenenti commissari o contabili

1.  I  marescialli  maggiori  che, non avendo i titoli previsti dagli
articoli  1644  e 1645 per la nomina a ufficiali amministrativi, sono
ritenuti  meritevoli di avanzamento per speciali requisiti personali,
sono   proposti  dai  centri  di  mobilitazione,  con  la  prescritta
procedura, per la promozione a sottotenenti commissari o sottotenenti
contabili quando si trovano nelle seguenti condizioni:
a) hanno l'idoneita' fisica al grado di ufficiale;
b)  hanno  complessivamente almeno cinque anni di anzianita' nei vari
gradi   di  maresciallo  o,  comunque,  due  anni  di  anzianita'  di
maresciallo maggiore;
c)   hanno   preso   parte   almeno   a  tre  servizi  importanti  di
mobilitazione;
d)   hanno  riportato  sempre  la  qualifica  di  ottimo  nelle  note
caratteristiche  e  la  esplicita attestazione in esse di particolare
attitudine  al  servizio  di  amministrazione  e  di  idoneita'  alla
promozione;
e)  hanno superato, con esito favorevole, l'esame davanti ad apposita
commissione,  prescritto dall'articolo 1705, per l'accertamento della
cultura  generale,  istruzione  militare e conoscenza dei regolamenti
della  Croce rossa italiana, indispensabili per ricoprire il grado di
ufficiale.