Art. 1704
                       Giudizi di avanzamento

1.  I  giudizi  d'avanzamento  in  tempo di pace sono formulati dalle
autorita' seguenti:
a) per i militi e graduati di truppa:
1) dal capo dell'unita' o servizio (giudizio di 1° grado);
2)  dal consigliere delegato al personale del centro di mobilitazione
(giudizio di 2° grado);
3) dalla commissione del personale del centro di mobilitazione di cui
all'articolo 1691 (giudizio di 3° grado e decisivo);
4)  se  si tratta di candidati in congedo, il giudizio di 1° grado e'
formulato  dal consigliere delegato al personale e quello di 2° grado
dalla commissione del personale;
b) per i sottufficiali:
1) dal consigliere delegato al personale del centro di mobilitazione,
in  seguito  a  parere  o  proposta  del  capo dell'unita' o servizio
(giudizio di 1° grado);
2)  dalla  commissione  del  personale  del  centro  di mobilitazione
(giudizio di 2° grado);
3) dal presidente nazionale dell'Associazione (giudizio di 3° grado e
decisivo).
2.  Per  le  promozioni  a maresciallo ordinario, capo e maggiore, il
giudizio di 3° grado e' dato dalla commissione centrale del personale
di cui all'articolo 1641 e quello decisivo dal presidente nazionale.
3.   Per   le   promozioni   dal  grado  di  maresciallo  maggiore  a
sottotenente,   di   cui  all'articolo  1703,  oltre  al  parere  del
presidente nazionale, occorrono l'approvazione e il giudizio decisivo
del  Ministro  della difesa, in conformita' al disposto dell'articolo
1692.
4.  La  commissione  del  personale  dei centri di mobilitazione e la
commissione  centrale  deliberano  sulla idoneita' all'avanzamento di
ciascun proposto a maggioranza di voti.
5.  Il  giudizio  sull'avanzamento  e'  sintetizzato in una delle due
seguenti formule: <<idoneo>> o <<non idoneo>>.
6.  Il  giudizio  di  non idoneita' e' sempre motivato dall'autorita'
giudicante,    specificando   in   quale   dei   requisiti   indicati
dall'articolo 1702 l'interessato e' giudicato insufficiente.
7. Per il tempo di guerra provvede l'articolo 1713.