Art. 1705
                        Esami ed esperimenti

1.  I requisiti indicati all'articolo 1702, comma 1, lettere b), c) e
d),    sono   accertati   mediante   brevi   esami   ed   esperimenti
teorico-pratici.
2.  L'accertamento  della  cultura  generale  per i candidati, di cui
all'articolo 1703, e' effettuato con apposito esame sulle materie che
sono  stabilite  dal comitato centrale anche in base ai programmi che
sono  eventualmente  stabiliti  dal  Ministero  della  difesa per gli
aspiranti  alla  nomina  a  sottotenente  di  complemento delle Forze
armate in analoghe condizioni.
3.  Spetta al comandante del centro di mobilitazione disporre per gli
esami  ed esperimenti di cui al comma 1 e all'articolo 1703, comma 1,
lettera  e),  secondo  i  predetti  programmi  e  le  norme  che sono
stabilite  dal  comitato centrale. Detti esami hanno luogo dinanzi ad
apposita  commissione  di  cinque  membri,  nominata  dal  comandante
suddetto  e composta di tre persone, anche estranee all'Associazione,
che  hanno  competenza  specifica  nelle  materie  d'esame,  e di due
ufficiali   della   Croce   rossa   italiana,   uno   medico   e  uno
amministrativo, di grado non inferiore a capitano.