(CODICE CIVILE-art. 2635)
                             Art. 2635. 
 
       (Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese). 
 
  Agli amministratori dei consorzi, che omettono  di  richiedere  nel
termine prescritto le iscrizioni previste dall'art. 2612, si  applica
la pena prevista dall'art. 2626.