(CODICE CIVILE-art. 2636)
                             Art. 2636. 
 
        (Amministratori giudiziari e commissari governativi). 
 
  Agli amministratori giudiziari previsti dagli articoli 2091 e 2409,
nonche' ai commissari governativi previsti dagli articoli 2543 e 2619
si applicano le pene stabilite dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2624,
2626, 2627, 2628 e 2630, se  commettono  alcuno  dei  fatti  in  essi
previsti. 
 
  Nel caso di mancata convocazione dell'assemblea a norma del  quinto
comma dell'art. 2409, all'amministratore giudiziario  si  applica  la
pena prevista dal secondo minima dell'art. 2630.