Art. 2636. (Amministratori giudiziari e commissari governativi). Agli amministratori giudiziari previsti dagli articoli 2091 e 2409, nonche' ai commissari governativi previsti dagli articoli 2543 e 2619 si applicano le pene stabilite dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628 e 2630, se commettono alcuno dei fatti in essi previsti. Nel caso di mancata convocazione dell'assemblea a norma del quinto comma dell'art. 2409, all'amministratore giudiziario si applica la pena prevista dal secondo minima dell'art. 2630.