(CODICE CIVILE-art. 2637)
                             Art. 2637. 
 
(Interesse privato dell'amministratore giudiziario e del  commissario
                            governativo). 
 
  Salvo che al fatto siano applicabili gli articoli  315,  317,  318,
319 e 323  del  codice  penale,  l'amministratore  giudiziario  o  il
commissario governativo che, direttamente o per interposta persona  o
con atti simulati, prende interesse privato in qualsiasi  atto  della
gestione a lui affidata, e' punito con la reclusione  da  due  a  sei
anni e con la multa non inferiore a lire duemila. 
 
  La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.