(CODICE CIVILE-art. 2638)
                             Art. 2638. 
 
             (Accettazione di retribuzione non dovuta). 
 
  L'amministratore  giudiziario  o  il  commissario  governativo  che
riceve o pattuisce una retribuzione, in denaro o in altra  forma,  in
aggiunta  di  quella  legalmente  attribuitagli,  e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da  lire  duemila  a
diecimila. 
 
  Nei casi piu' gravi  puo'  inoltre  essere  disposta  l'incapacita'
temporanea ad esercitare uffici direttivi  presso  qualsiasi  impresa
per la durata non inferiore a tre e non superiore a dieci anni.