(CODICE CIVILE-art. 2639)
                             Art. 2639. 
 
 (Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell'ufficio). 
 
  L'amministratore giudiziario o il commissario governativo  che  non
ottempera all'ordine dell'autorita' di consegnare o depositare  somme
o altra cosa, da lui detenute a causa del suo ufficio, e' punito  con
la reclusione da sei mesi a tre anni e  con  la  multa  fino  a  lire
quindicimila. 
 
  Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a  sei
mesi o la multa fino a lire tremila.