Art. 2639. (Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell'ufficio). L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che non ottempera all'ordine dell'autorita' di consegnare o depositare somme o altra cosa, da lui detenute a causa del suo ufficio, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire quindicimila. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire tremila.