Art. 1716
            Servizio presso le Forze armate o altri enti

1.  Gli  ufficiali della Croce rossa italiana, chiamati in servizio e
comandati  in  tempo  di  pace o di mobilitazione a prestare servizio
presso comandi, uffici o unita' delle Forze armate dello Stato o alle
dipendenze  della  sanita'  pubblica,  sono  collocati  fuori  quadro
rispettivamente all'organico prescritto dall'articolo 1642. Essi sono
presi  in  forza e amministrati dai comandi, uffici e unita' presso i
quali sono stati comandati.