Art. 1721 
  Norme applicabili per gli avanzamenti del personale fuori quadro 
 
1. Per le promozioni ad anzianita', a scelta e per meriti eccezionali
degli ufficiali fuori  quadro,  si  applicano  gli  articoli  1684  e
seguenti salvo, in tempo di guerra, il disposto degli articoli 1713 e
1714. 
2. Per gli avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti  eccezionali
del  personale  suddetto,  in  tempo  di  guerra  o  di  grave  crisi
internazionale,  l'aliquota  di  un   terzo   dei   posti   stabilita
dall'articolo 1712 si calcola su un ruolo unico,  il  quale  contiene
gli iscritti nel ruolo normale, i fuori quadro  e  gli  ufficiali  in
soprannumero, che ricoprono il grado dell'interessato. Questi  assume
l'anzianita' del pari grado che, a spostamento effettuato, lo precede
nel detto ruolo unico. In  caso  di  promozione  al  grado  superiore
assume l'anzianita' che gli compete secondo le norme comuni.