Art. 1721 Norme applicabili per gli avanzamenti del personale fuori quadro 1. Per le promozioni ad anzianita', a scelta e per meriti eccezionali degli ufficiali fuori quadro, si applicano gli articoli 1684 e seguenti salvo, in tempo di guerra, il disposto degli articoli 1713 e 1714. 2. Per gli avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti eccezionali del personale suddetto, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, l'aliquota di un terzo dei posti stabilita dall'articolo 1712 si calcola su un ruolo unico, il quale contiene gli iscritti nel ruolo normale, i fuori quadro e gli ufficiali in soprannumero, che ricoprono il grado dell'interessato. Questi assume l'anzianita' del pari grado che, a spostamento effettuato, lo precede nel detto ruolo unico. In caso di promozione al grado superiore assume l'anzianita' che gli compete secondo le norme comuni.