(CODICE CIVILE-art. 2640)
                             Art. 2640. 
 
                      (Circostanza aggravante). 
 
  Quando dai fatti previsti negli articoli 2621, 2622, 2623,  2628  e
2630, primo comma, deriva all'impresa un danno di gravita' rilevante,
la pena e' aumentata fino alla meta'.