(CODICE CIVILE-art. 2641)
                             Art. 2641. 
 
                         (Pene accessorie). 
 
  La condanna alla pena della  reclusione  pronunziata  a  carico  di
amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori per delitti
commessi  nell'esercizio  o  a  causa  del  loro   ufficio,   importa
l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa
per un periodo di dieci anni, salve le altre pene accessorie previste
dal capo III, titolo II, libro I del codice penale. 
 
  Gli uffici direttivi a cui si riferisce l'incapacita' preveduta nel
comma precedente e nel secondo comma dell'art. 2638  sono  quelli  di
amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale.