(CODICE CIVILE-art. 2642)
                             Art. 2642. 
 
             (Comunicazione della sentenza di condanna). 
 
  Ogni  sentenza  penale  pronunziata  a  carico  di  amministratori,
direttori generali, sindaci, liquidatori e  commissari  di  qualsiasi
impresa per delitti commessi  nell'esercizio  od  a  causa  del  loro
ufficio  e'  comunicata,  a  cura  del   cancelliere   dell'autorita'
giudiziaria  che  ha  emesso   la   sentenza,   per   gli   eventuali
provvedimenti, all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli
iscritti nell'albo professionale al quale essi appartengono.