(CODICE CIVILE-art. 2643)
                             Art. 2643. 
 
                   (Atti soggetti a trascrizione). 
 
  Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione: 
    1) i contratti che trasferiscono la proprieta' di beni immobili; 
    2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o  modificano  il
diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto  di  superficie,  i
diritti del concedente e dell'enfiteuta; 
    3)  i  contratti  che  costituiscono  la  comunione  dei  diritti
menzionati nei numeri precedenti; 
    4) i contratti che costituiscono o modificano servitu'  prediali,
il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione; 
    5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri
precedenti; 
    6)  i  provvedimenti  con  i  quali  nell'esecuzione  forzata  si
trasferiscono la proprieta' di beni immobili o  altri  diritti  reali
immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita  nel  processo  di
liberazione  degli  immobili  dalle  ipoteche  a  favore  del   terzo
acquirente; 
    7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico; 
    8) i contratti di locazione di beni  immobili  che  hanno  durata
superiore a nove anni; 
    9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione  o  cessione
di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore  di
tre anni; 
    10) i contratti di societa' e di  associazione  con  i  quali  si
conferisce il godimento di beni immobili o  di  altri  diritti  reali
immobiliari, quando la  durata  della  societa'  o  dell'associazione
eccede i nove anni o e' indeterminata; 
    11) gli atti di costituzione dei  consorzi  che  hanno  l'effetto
indicato dal numero precedente; 
    12) i contratti di anticresi; 
    13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti
menzionati nei numeri precedenti; 
    14) le sentenze che operano la costituzione, il  trasferimento  o
la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.