Art. 2644.
(Effetti della trascrizione).
Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto
riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti
sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente
alla trascrizione degli atti medesimi.
Seguita la trascrizione, non puo' avere effetto contro colui che ha
trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati
verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.