(CODICE CIVILE-art. 2644)
                             Art. 2644. 
 
                    (Effetti della trascrizione). 
 
  Gli atti  enunciati  nell'articolo  precedente  non  hanno  effetto
riguardo ai terzi che a qualunque  titolo  hanno  acquistato  diritti
sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto  anteriormente
alla trascrizione degli atti medesimi. 
 
  Seguita la trascrizione, non puo' avere effetto contro colui che ha
trascritto alcuna trascrizione o  iscrizione  di  diritti  acquistati
verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.