(CODICE CIVILE-art. 2645)
                             Art. 2645. 
 
                (Altri atti soggetti a trascrizione). 
 
  Deve  del   pari   rendersi   pubblico,   agli   effetti   previsti
dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce
in relazione a beni immobili o a  diritti  immobiliari  taluno  degli
effetti dei contratti menzionati  nell'art.  2643,  salvo  che  dalla
legge risulti che la trascrizione non e' richiesta o e'  richiesta  a
effetti diversi.