(CODICE CIVILE-art. 2645 bis)
                           Art. 2645-bis. 
 
           (( (Trascrizione di contratti preliminari ).)) 
 
  ((1. I contratti preliminari aventi ad oggetto  la  conclusione  di
taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e  4)  dell'articolo
2643, anche se sottoposti  a  condizione  o  relativi  a  edifici  da
costruire o in corso di  costruzione,  devono  essere  trascritti  se
risultano da atto pubblico o da scrittura privata con  sottoscrizione
autentica o accertata giudizialmente. 
 
  2. La trascrizione del contratto definitivo o  di  altro  atto  che
costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di  cui  al
comma 1, ovvero della sentenza che accoglie  la  domanda  diretta  ad
ottenere l'esecuzione in forma specifica  dei  contratti  preliminari
predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il
promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare. 
 
  3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano
e si considerano come mai  prodotti  se  entro  un  anno  dalla  data
convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e
in ogni caso entro tre anni  dalla  trascrizione  predetta,  non  sia
eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che
costituisca comunque esecuzione del  contratto  preliminare  o  della
domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2). 
 
  4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di edifici da
costruire o in corso  di  costruzione  devono  indicare,  per  essere
trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota
del diritto spettante al promissario acquirente  relativa  all'intero
costruendo edificio espressa in millesimi. 
 
  5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione  e'  eseguita  con
riferimento al bene immobile per  la  quota  determinata  secondo  le
modalita' di cui al comma stesso.  Non  appena  l'edificio  viene  ad
esistenza gli effetti della trascrizione si producono  rispetto  alle
porzioni  materiali   corrispondenti   alle   quote   di   proprieta'
predeterminate  nonche'  alle  relative  parti  comuni.   L'eventuale
differenza di superficie o  di  quota  contenuta  nei  limiti  di  un
ventesimo rispetto a quelle indicate nel  contratto  preliminare  non
produce effetti. 
 
  6. Ai fini delle  disposizioni  di  cui  al  comma  5,  si  intende
esistente  l'edificio  nel  quale  sia  stato  eseguito  il  rustico,
comprensivo delle mura perimetrali delle singole unita', e sia  stata
completata la copertura.))