(CODICE CIVILE-art. 2645 ter)
                           Art. 2645-ter. 
 
(( (Trascrizione di atti di  destinazione  per  la  realizzazione  di
interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con  disabilita',
 a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche). )) 
 
  ((Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili  o  beni  mobili
iscritti in pubblici registri sono  destinati,  per  un  periodo  non
superiore a novanta anni o per la durata  della  vita  della  persona
fisica beneficiaria, alla realizzazione di  interessi  meritevoli  di
tutela  riferibili   a   persone   con   disabilita',   a   pubbliche
amministrazioni,  o  ad  altri  enti  o  persone  fisiche  ai   sensi
dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al  fine
di rendere opponibile ai terzi il vincolo  di  destinazione;  per  la
realizzazione di tali interessi  puo'  agire,  oltre  al  conferente,
qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso.  I
beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo  per  la
realizzazione del fine di destinazione e possono  costituire  oggetto
di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma,
solo per debiti contratti per tale scopo.))