(CODICE CIVILE-art. 2646)
                             Art. 2646. 
 
                   (Trascrizione delle divisioni). 
 
  Si devono trascrivere le  divisioni  che  hanno  per  oggetto  beni
immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli  immobili
divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione delle  quote
tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote. 
 
  Si devono pure trascrivere la domanda  di  divisione  giudiziale  e
l'atto di opposizione indicato dall'art. 1113, per  gli  effetti  ivi
enunciati.