(CODICE CIVILE-art. 2647)
                             Art. 2647. 
 
(Costituzione del vincolo dotale, della comunione tra coniugi  e  del
                       patrimonio familiare). 
 
  Devono essere trascritte, se hanno per oggetto  beni  immobili,  la
costituzione del vincolo dotale, la costituzione della comunione  tra
coniugi e quella del patrimonio familiare, a  carico  rispettivamente
della dotata o dei coniugi o  del  coniuge  titolare  del  patrimonio
familiare. 
 
  Se e' stata stipulata la clausola dell'impiego del danaro dotale in
acquisto di beni immobili, ai sensi dell'art. 183, o se con gli utili
della comunione si compiono acquisti,  le  trascrizioni  del  vincolo
dotale o della comunione devono eseguirsi a misura che i  nuovi  beni
sono acquistati. La stessa norma si applica nei casi di reimpiego  in
beni immobili previsto dall'art. 170 e di permuta dei beni dotali. 
 
  La trascrizione del  vincolo  derivante  dal  patrimonio  familiare
costituito  per  testamento  deve  essere  eseguita   d'ufficio   dal
conservatore contemporaneamente  alla  trascrizione  dell'acquisto  a
causa di morte. 
 
  Il vincolo dotale e quello derivante dalla  comunione,  nonche'  la
costituzione del patrimonio familiare non possono essere  opposti  ai
terzi finche' non siano trascritti, fermo,  per  quanto  riguarda  il
patrimonio familiare, il disposto del terzo comma dell'art. 169.