(CODICE CIVILE-art. 2648)
                             Art. 2648. 
 
          (Accettazione di eredita' e acquisto di legato). 
 
  Si devono  trascrivere  l'accettazione  dell'eredita'  che  importi
acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art.  2643  o
liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo  stesso
oggetto. 
 
  La trascrizione dell'accettazione dell'eredita' si  opera  in  base
alla dichiarazione del chiamato all'eredita', contenuta  in  un  atto
pubblico  ovvero  in  una  scrittura   privata   con   sottoscrizione
autenticata o accertata giudizialmente. 
 
  Se  il  chiamato  ha  compiuto  uno  degli   atti   che   importano
accettazione tacita dell'eredita', si puo' richiedere la trascrizione
sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza,  da  atto
pubblico o da scrittura  privata  con  sottoscrizione  autenticata  o
accertata giudizialmente. 
 
  La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di  un
estratto autentico del testamento.