(CODICE CIVILE-art. 2649)
                             Art. 2649. 
 
                  (Cessione dei beni ai creditori). 
 
  Deve  essere  trascritta,  qualora  comprenda  beni  immobili,   la
cessione che il debitore fa  dei  suoi  beni  ai  creditori,  perche'
questi procedano alla liquidazione dei medesimi e  alla  ripartizione
del ricavato. 
 
  Non  hanno  effetto,  rispetto  ai  creditori,  le  trascrizioni  o
iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite  dopo
che la cessione e' stata trascritta.