Art. 2650.
(Continuita' delle trascrizioni).
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di
acquisto e' soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o
iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non e'
stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.
Quando l'atto anteriore di acquisto e' stato trascritto, le
successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il
loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.
L'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a favore del
condividente, iscritte contemporaneamente alla trascrizione del
titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni o
iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il
condividente tenuto al conguaglio.