(CODICE CIVILE-art. 2650)
                             Art. 2650. 
 
                  (Continuita' delle trascrizioni). 
 
  Nei casi in  cui,  per  le  disposizioni  precedenti,  un  atto  di
acquisto e' soggetto a trascrizione,  le  successive  trascrizioni  o
iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non  e'
stato trascritto l'atto anteriore di acquisto. 
 
  Quando  l'atto  anteriore  di  acquisto  e'  stato  trascritto,  le
successive trascrizioni o iscrizioni  producono  effetto  secondo  il
loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644. 
 
  L'ipoteca legale a favore dell'alienante  e  quella  a  favore  del
condividente,  iscritte  contemporaneamente  alla  trascrizione   del
titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni o
iscrizioni  eseguite   anteriormente   contro   l'acquirente   o   il
condividente tenuto al conguaglio.