(CODICE CIVILE-art. 2651)
                             Art. 2651. 
 
                     (Trascrizione di sentenze). 
 
  Si devono trascrivere  le  sentenze  da  cui  risulta  estinto  per
prescrizione o acquistato per usucapione ovvero  in  altro  modo  non
soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e  4
dell'art. 2643.