(CODICE CIVILE-art. 2652)
                             Art. 2652. 
 
(Domande riguardanti atti  soggetti  a  trascrizione.  Effetti  delle
              relative trascrizioni rispetto ai terzi). 
 
  Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati
nell'art. 2643, le domande giudiziali indicate dai  numeri  seguenti,
agli effetti per ciascuna di esse previsti: 
  1) le domande di risoluzione dei contratti e  quelle  indicate  dal
secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo  comma  dell'art.  793,  le
domande di rescissione, le domande di  revocazione  delle  donazioni,
nonche' quelle indicate dall'art. 524. 
  Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano  i  diritti
acquistati dai  terzi  in  base  a  un  atto  trascritto  o  iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda; 
  2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione  in  forma  specifica
dell'obbligo a contrarre. 
  La trascrizione della sentenza  che  accoglie  la  domanda  prevale
sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo  la
trascrizione della domanda; 
  3) le domande dirette a ottenere  l'accertamento  giudiziale  della
sottoscrizione di scritture  private  in  cui  si  contiene  un  atto
soggetto a trascrizione o a iscrizione. 
  La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella  scrittura
produce effetto dalla data in cui e' stata trascritta la domanda; 
  4) le domande dirette all'accertamento della  simulazione  di  atti
soggetti a trascrizione. 
  La sentenza che  accoglie  la  domanda  non  pregiudica  i  diritti
acquistati dai terzi di buona fede in base a  un  atto  trascritto  o
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda; 
  5) le domande di revoca degli atti  soggetti  a  trascrizione,  che
siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori. 
  La sentenza che  accoglie  la  domanda  non  pregiudica  i  diritti
acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda; 
  6) le domande  dirette  a  far  dichiarare  la  nullita'  o  a  far
pronunziare l'annullamento di  atti  soggetti  a  trascrizione  e  le
domande dirette a impugnare la validita' della trascrizione. 
  Se la domanda e' trascritta  dopo  cinque  anni  dalla  data  della
trascrizione dell'atto impugnato,  la  sentenza  che  l'accoglie  non
pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona
fede in base a un  atto  trascritto  o  iscritto  anteriormente  alla
trascrizione della domanda. Se pero' la  domanda  e'  diretta  a  far
pronunziare l'annullamento per  una  causa  diversa  dall'incapacita'
legale,  la  sentenza  che  l'accoglie  non  pregiudica   i   diritti
acquistati dai terzi di buona fede in base a  un  atto  trascritto  o
iscritto anteriormente alla  trascrizione  della  domanda,  anche  se
questa e' stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni  dalla
data della trascrizione dell'atto impugnato, purche' in questo caso i
terzi abbiano acquistato a titolo oneroso; 
  7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto
a causa di morte. 
  Salvo quanto e' disposto dal secondo e dal  terzo  comma  dell'art.
534, se la trascrizione della domanda e' eseguita  dopo  cinque  anni
dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie
la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che,  in  base  a  un
atto trascritto o  iscritto  anteriormente  alla  trascrizione  della
domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti  da  chi  appare
erede o legatario; 
  8) le domande di riduzione delle  donazioni  e  delle  disposizioni
testamentarie per lesione di legittima. 
  Se la trascrizione e' eseguita dopo dieci anni dall'apertura  della
successione, la sentenza che accoglie la  domanda  non  pregiudica  i
terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda; 
  9) le domande di revocazione  e  quelle  di  opposizione  di  terzo
contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste  dai
numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile e dal
secondo comma dell'art. 404 dello stesso codice. 
  Se la domanda e' trascritta dopo  cinque  anni  dalla  trascrizione
della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i
diritti acquistati dai  terzi  di  buona  fede  in  base  a  un  atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.