(CODICE CIVILE-art. 2654)
                             Art. 2654. 
 
      (Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione). 
 
  La trascrizione  degli  atti  e  delle  domande  indicati  dai  due
articoli  precedenti  dev'essere  anche  annotata  in  margine   alla
trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o
iscritto.