(CODICE CIVILE-art. 2655)
                             Art. 2655. 
 
                (Annotazione di atti e di sentenze). 
 
  Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato  nullo  o  sia
annullato, risoluto, rescisso o revocato o sia soggetto a  condizione
risolutiva,  la  dichiarazione  di   nullita'   e,   rispettivamente,
l'annullamento,  la  risoluzione,  la  rescissione,  la  revocazione,
l'avveramento della  condizione  devono  annotarsi  in  margine  alla
trascrizione o all'iscrizione dell'atto. 
 
  Si deve del pari  annotare,  in  margine  alla  trascrizione  della
relativa domanda, la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico. 
 
  Se tali annotazioni non sono eseguite,  non  producono  effetto  le
successive trascrizioni  o  iscrizioni  a  carico  di  colui  che  ha
ottenuto  la  dichiarazione  di   nullita'   o   l'annullamento,   la
risoluzione, la rescissione, la revoca o la devoluzione  o  a  favore
del quale si e' avverata la condizione.  Eseguita  l'annotazione,  le
trascrizioni o iscrizioni gia' compiute hanno il loro effetto secondo
l'ordine rispettivo. 
 
  L'annotazione si opera in base alla sentenza o alla convenzione  da
cui risulta uno dei fatti sopra indicati; se si tratta di condizione,
puo'  eseguirsi  in  virtu'  della  dichiarazione   unilaterale   del
contraente in danno del quale la condizione stessa si e' verificata.