(CODICE CIVILE-art. 2658)
                             Art. 2658. 
 
                (Atti da presentare al conservatore). 
 
  La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentarne al
conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta
di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private,
deve presentare l'originale, salvo che questo si trovi depositato  in
un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso  basta
la presentazione di  una  copia  autenticata  dall'archivista  o  dal
notaio, dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti  indicati
dall'articolo precedente. 
 
  Per la trascrizione di una domanda  giudiziale  occorre  presentare
copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione
di notifica alla controparte.