(CODICE CIVILE-art. 2659)
                             Art. 2659. 
 
                       (Nota di trascrizione). 
 
  Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare  al
conservatore dei registri  immobiliari,  insieme  con  la  copia  del
titolo, una nota in  doppio  originale,  nella  quale  devono  essere
indicati: 
    1) il cognome e il nome, il nome del padre e il  domicilio  o  la
residenza delle parti; 
    2) il titolo di cui si chiede  la  trascrizione  e  la  data  del
medesimo; 
    3) il cognome e il nome dell'ufficiale pubblico che  ha  ricevuto
l'atto o autenticato le  firme,  o  l'autorita'  giudiziaria  che  ha
pronunziato la sentenza; 
    4) la natura e la situazione dei  beni  a  cui  si  riferisce  il
titolo, con le indicazioni richieste dall'art. 2826. 
 
  Se l'acquisto, la rinunzia o  la  modificazione  del  diritto  sono
sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare  menzione  nella
nota di trascrizione. Tale menzione non e' necessaria se, al  momento
in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si e' verificata
o la condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine  iniziale  e'
scaduto.