(CODICE CIVILE-art. 2660)
                             Art. 2660. 
 
           (Trascrizione degli acquisti a causa di morte). 
 
  Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa  di  morte  deve
presentare, oltre l'atto indicato dall'articolo 2648, il  certificato
di morte dell'autore della successione e  una  copia  o  un  estratto
autentico del testamento, se l'acquisto segue in base a esso. 
 
  Deve anche presentare una nota in doppio originale con le  seguenti
indicazioni: 
    1) il cognome e il nome, il nome del padre,  il  domicilio  o  la
residenza dell'erede o legatario e del defunto; 
    2) la data di morte; 
    3) se la successione e' devoluta per legge, il vincolo che  univa
all'autore il chiamato e la quota a questa spettante; 
    4) se la successione e' devoluta per testamento, la  forma  e  la
data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o
che l'ha in deposito; 
    5) la  natura  e  la  situazione  dei  beni  con  le  indicazioni
richieste dall'art. 2826; 
    6) la  condizione  o  il  termine,  qualora  siano  apposti  alla
disposizione testamentaria, salvo il  caso  contemplato  dal  secondo
comma   del   precedente   articolo,    nonche'    la    sostituzione
fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692.