(CODICE CIVILE-art. 2662)
                             Art. 2662. 
 
(Trascrizione di  acquisti  a  causa  di  morte  in  luogo  di  altri
                             chiamati). 
 
  Qualora l'acquisto a causa di morte si  colleghi  alla  rinunzia  o
alla morte di uno dei chiamati,  chi  domanda  la  trascrizione  deve
presentare il documento comprovante la morte o la rinunzia, facendone
menzione nella nota. 
 
  Se invece l'acquisto dipende da  altra  ragione  che  impedisce  ad
alcuno dei chiamati  di  succedere,  non  e'  necessario  esibire  un
documento che  giustifichi  la  ragione  stessa,  ma  il  richiedente
risponde dei danni, quando le sue dichiarazioni non  corrispondono  a
verita'. 
 
  Qualora alcuna delle cause di impedimento  sopra  indicate  si  sia
constatata dopo la trascrizione dell'acquisto a causa di morte,  essa
si annota in margine alla trascrizione  stessa,  purche'  risulti  da
regolare documento.