(CODICE CIVILE-art. 2664)
                             Art. 2664. 
 
 (Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota). 
 
  Il conservatore  dei  registri  immobiliari  deve  custodire  negli
archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e  deve
trascrivere nel registro particolare delle trascrizioni il  contenuto
della nota, indicando il giorno della consegna del titolo, il  numero
d'ordine assegnatogli nel registro progressivo e il numero del volume
in cui ha collocato il titolo stesso. 
 
  Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli  originali
della nota, nel quale deve certificare l'eseguita trascrizione con le
indicazioni sopra accennate.