(CODICE CIVILE-art. 2667)
                             Art. 2667. 
 
                (Atti compiuti per persona incapace). 
 
  I rappresentanti di persone incapaci e coloro  che  hanno  prestato
assistenza alle medesime devono curare che si esegua la  trascrizione
degli atti, delle  sentenze  o  delle  domande  giudiziali  che  sono
soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato  il
loro ufficio. 
 
  La mancanza della trascrizione puo' anche essere opposta ai minori,
agli interdetti e a qualsiasi altro incapace, salvo  ai  medesimi  il
regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori che avevano
l'obbligo della trascrizione. 
 
  La mancanza  della  trascrizione  non  puo'  essere  opposta  dalle
persone che avevano l'obbligo di eseguirla per i propri rappresentati
o amministrati, ne' dai loro eredi.